Il 22 e 23 marzo gli elettori saranno chiamati a esprimersi sul referendum confermativo relativo alla legge costituzionale sulla magistratura. Il voto riguarda una riforma già approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. Trattandosi di referendum costituzionale confermativo, non è previsto quorum: conteranno solo i voti validamente espressi. Il quesito riguarda le modifiche agli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.
Cosa prevede la riforma
Il cuore dell’intervento è triplice. Il primo punto è la separazione più netta tra magistratura giudicante e requirente, cioè tra giudici e pubblici ministeri. Il secondo è lo sdoppiamento dell’attuale Csm in due distinti organi di autogoverno: uno per i giudici e uno per i pm. Il terzo è il trasferimento della funzione disciplinare a una nuova Alta Corte, che sostituirebbe il Csm in questo compito. La riforma introduce inoltre il meccanismo del sorteggio per la composizione dei due Consigli superiori e della nuova Corte disciplinare.
Il nodo della separazione delle carriere
Per chi sostiene il Sì, la riforma completa il principio del giudice terzo, rafforzando la distanza tra chi accusa e chi giudica. L’idea è che un sistema più separato garantisca maggiore imparzialità e minori condizionamenti interni alla magistratura. La nuova formulazione dell’articolo 104, però, conferma comunque che la magistratura resta un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Chi sostiene il No legge invece questa divisione come un possibile fattore di irrigidimento. Il timore è che i pubblici ministeri diventino un corpo sempre più autonomo e chiuso, meno legato alla cultura comune della giurisdizione e dunque più orientato alla logica dell’accusa che a quella dell’equilibrio processuale. I contrari contestano anche l’idea che la riforma risolva problemi concreti della giustizia, come arretrati, carenze di organico o lentezza dei processi.
Due Csm invece di uno
La riforma sostituisce l’attuale Consiglio superiore della magistratura con due organi distinti, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica: uno per la carriera giudicante e uno per la carriera requirente. A ciascuno spetterebbero assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimento delle funzioni per i magistrati di propria competenza.
Per i favorevoli, questa scelta rende più coerente la separazione tra le due funzioni. Per i contrari, invece, moltiplica strutture e livelli decisionali, con il rischio di aumentare costi e complessità senza incidere sulla qualità del servizio reso ai cittadini. La stessa legge costituzionale prevede poi che l’adeguamento delle norme ordinarie debba avvenire entro un anno dalla sua eventuale entrata in vigore.
Il sorteggio dei componenti
Uno dei punti più discussi riguarda il metodo di selezione. I componenti dei due Csm verrebbero scelti per un terzo tramite sorteggio da un elenco di professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I restanti due terzi verrebbero sorteggiati tra i magistrati appartenenti alle rispettive categorie.
I sostenitori del Sì ritengono che il sorteggio possa ridurre il peso delle correnti interne e limitare le dinamiche di appartenenza che negli anni hanno alimentato polemiche sull’autogoverno della magistratura. I sostenitori del No replicano che togliere ai magistrati la possibilità di scegliere i propri rappresentanti indebolirebbe la legittimazione degli organi di autogoverno e potrebbe produrre squilibri nella composizione.
L’Alta Corte disciplinare
La terza grande novità è l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Sarebbe composta da 15 membri: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco formato dal Parlamento, sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra chi abbia almeno venti anni di esercizio e svolga o abbia svolto funzioni di legittimità. Le sue decisioni, in caso di impugnazione, sarebbero riesaminate dalla stessa Alta Corte in diversa composizione.
Per il Sì, si tratta di uno strumento per rendere più credibile e rigoroso il giudizio disciplinare sui magistrati. Per il No, invece, la nuova struttura rischia di creare un organo più complesso e meno lineare, oltre ad aprire dubbi sulla coerenza complessiva della riforma: da una parte si separano giudici e pm, dall’altra li si ritrova insieme proprio nell’organo disciplinare.
Cosa non cambia
Un punto, ormai, sembra condiviso anche nel dibattito politico: la riforma non produce automaticamente processi più veloci. Le modifiche costituzionali riguardano soprattutto l’assetto ordinamentale della magistratura, non i problemi strutturali della macchina giudiziaria, come personale insufficiente, tempi lunghi e organizzazione degli uffici.





