Interrogazione regionale sulla questione idrica in provincia di Catania e su alcuni comuni del calatino.

Riceviamo e pubblichiamo copia dell’interrogazione regionale presentata all’Assessore competente da parte dell’on. Claudio Fava, presidente della commissione antimafia dell’Ars, sulla questione idrica in provincia di Catania e segnatamente su alcuni comuni del calatino.

INTERROGAZIONEinterrogazione regionale
(risposta scritta)
Gestione servizio idrico nei comuni di San Cono, Caltagirone, San Michele di Ganzaria e Militello in provincia di Catania

DESTINATARI:
all’Assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità

premesso che:
con delibera dell’Assemblea dell’ATO 2 di Catania n.8 del 22 novembre 2010 si prendeva atto della nullità dell’accordo stipulato nel 2006 con la SIE S.p.A., Hidro Catania, Provincia Regionale di Catania e altri soggetti, giusta sentenza del TAR Catania n.2093/09
Nella citata delibera si prendeva atto, altresì, dell’intervenuta caducazione automatica, per affetto della sentenza del CGA n.589/06, degli atti amministrativi negoziali adottati o conclusi a valle dei provvedimenti annullati dalla sentenza medesima, ivi compresi gli atti di gara nonché dell’invalidità della convenzione di gestione stipulata dalla SIE in data
24/12/2005 e, pertanto, dello scioglimento del rapporto in essere con la stessa, che non ha alcun titolo legittimante all’esecuzione dei lavori o alla gestione del servizio idrico integrato per conto dell’ATO; Da delibera si evidenzia l’intervenuto effetto caducante sugli atti di acquisizione delle singole gestioni attraverso i quali la SIE ha acquisito il servizio in relazione  ai singoli comuni interessati ed in particolare di cinque comuni del calatino: San Cono, Militello, San Michele di Ganzaria, Caltagirone, Granmichele, ;  Con verbale del 15/03/2011, il Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale n.2, nell’intento di dare esecuzione alla suddetta delibera dell’Assemblea, convocati i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti amministrativo e tecnico della SIE SpA, puntualizzava che i comuni dovevano provvedere a Riacquisir la gestione del servizio; Il Comune di Grammichele ha adottato una serie di deliberazioni per riacquisire il servizio ed in particolare la n.19 del 6/6/2012 e n.79 del 19/12/2013, con cui si manifestava la volontà di tale Organo Istituzionale di procedere alla gestione pubblica dell
servizio idrico integrato, dando mandato al Sindaco degli atti esecutivi in tal senso;
Che il Sindaco di Grammichele , dopo varie diffide, ha emesso l’Ordinanza n.15 del 23/09/2014, con la quale si ordinava alla suddetta società di rilasciare la gestione del servizio idrico integrato, entro un termine in essa indicato e che, contro la suddetta ordinanza, la SIE proponeva ricorso al TAR Catania, che ha emesso la Sentenza in forma semplificata n.37 del 9/01/2015, con la quale è stato rigettato tale ricorso, per inammissibilità ( giudizio in cui si era costituito anche l’ATO 2 di Catania) e constatato;
Che successivamente, dopo che non vi è stata alcuna pronuncia del CGA sulla richiesta di sospensiva di detta sentenza breve perché la SIE SpA, ha rinunciato  e, quindi, dopo che si è chiusa la fase cautelare il Comune di Grammichele ha proceduto materialmente, in esecuzione dell’ordinanza n.15, a riacquisire il servizio idrico; Che a seguito di ricorso della società Sie spa e Hidro Catania avverso alla sentenza richiamata del CGA 589/2006 tale azione è stata rigettata prima dal Tribunale di Catania e poi dalla Corte di Appello di Catania, con le  sentenze rispettivamente nn. 139 del  2.1.2016 e 2546 del 30.11.2018;

considerato che:
Nei comuni di San Cono, Caltagirone, San Michele di Ganzaria e Militello il servizio idrico risulta ancora gestito dalla società SIE spa e che, per di più, recentemente l’Assemblea Territoriale Idrica (ex ATO 2) ha adottato la delibera n. 3 del 31.05.2018 che fa salve tutte le gestioni operanti nel territorio nell’ambito ATO 2 di Catania, ivi comprese quelle della SIE.

per sapere:
i motivi ostativi alla restituzione ai comuni indicati in narrativa delle reti e dei servizi idrici attualmente gestiti da società SIE SpA in contrasto con i dispositivi contenuti nella sentenza CGA n. 589/2006 e la conseguente delibera n. 8 del 22 novembre 2010 dell’assemblea dell’ATO 2 di Catania; Se l’Assessorato sia a conoscenza della situazione
espressa in narrativa e che giudizio dia della stessa; Se l’assessorato sia intenzionato ad intervenire, anche attraverso il ricorso agli strumenti ispettivi e sostitutivi che sono nelle sue facoltà, per dare seguito alle disposizioni contenute nella delibera dell’ato 2 richiamata;
l’interrogante chiede lo svolgimento con urgenza

05/12/2018

FIRMATARIO
On. FAVA

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