Riceviamo e pubblichiamo: “A PROPOSITO DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DELL’ENTE LOCALE”

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Riceviamo e pubblichiamo, un interessante articolo a firma del f/to Cap. Salvatore Cannizzo, in merito alla redazione del bilancio dell’ente locale.

” In tema di redazione del bilancio (pubblico) di un Ente Locale, la Corte dei Conti si è più volte soffermata, con rigorosi richiami,  sui caratteri che disciplinano la correttezza, la veridicità e l’attendibilità  contabile-finanziaria di tale documento. Causa le note ristrettezze economiche e la mancanza di aiuti finanziari da riversare ai Comuni, la predisposizione del bilancio locale viene a essere considerato un documento politico di primaria importanza per l’equilibrio finanziario, condizione per  ri-disegnare il futuro di una comunità. In via generale, il bilancio (pubblico) dell’Ente Locale si articola di due documenti impregnati di contenuti economici, finanziari, programmatici: il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo. Il primo, di Previsione, è il documento che permette di dare inizio ad ogni anno delle spese che i vari assessorati dovranno sostenere , dovendosi garantire, parimenti,  la copertura finanziaria attraverso una ragionata e giudiziosa programmazione delle entrate. Il secondo, Consuntivo, è il documento attraverso il quale gli assessorati (cioè la Giunta di Governo locale) dovranno rendicontare (cioè dar conto ai cittadini) e certificare a fine anno/esercizio le entrate effettivamente acquisite e le spese sostenute. L’insieme di questi due documenti, Previsione e Consuntivo, compongono il “Bilancio Comunale”, che, dopo l’approvazione della Giunta, diverrà  oggetto di deliberato (approvato o meno) da parte del Consiglio Comunale. La breve premessa si è resa necessaria per circoscrivere, nell’ambito di un perimetro legale e contabile, i caratteri essenziali e strumentali che sostengono la redazione di un bilancio pubblico, alla luce, come già anticipato, delle indicazioni , interpretazioni e ammonimenti della Corte dei Conti.  Succede spesso, purtroppo, che la voglia poco ragionata di taluni  amministratori non sempre sorregge la ragionevole riflessione (eufemismo) cui ci invita la Corte dei Conti. La redazione di un bilancio locale è un’operazione complessa e assai articolata , non solo per la competenza che si richiede all’Assessore-responsabile, quanto per gli effetti (positivi ovvero negativi) di politica sociale ed economica che esso riverbera, per ricaduta, sulla vita di una comunità. Ebbene, la Corte dei Conti ha da ultimo evidenziato l’esistenza del “falso in bilancio” negli Enti Locali, poiché ha rilevato, e continua a rilevare, l’alterazione delle poste economico-finanziarie allocate nel documento previsionale, con particolare riguardo alle entrate. In buona sostanza,  la Corte dei Conti rileva una costante difformità tra l’apparenza dei dati esposti in “previsione”, rispetto alla verità effettivamente riscontrata/riscontrabile nella realtà dell’ammontare incassato dall’Ente, cioè nel “consuntivo”.  La delicata questione che qui si pone non afferisce al patrimonio di   tecnica giuridico-contabile dell’Assessore al ramo, che a prima vista il lettore tende a cogliere, bensì agli effetti socio-politici che limitano sia l’amministrare che il governo democratico di un territorio. Per entrare nel merito, diremo, allora, che la Corte dei Conti sofferma sua massima attenzione (cioè prende spunto) dall’inserimento in bilancio dei crediti da incassare, che se inesigibili ovvero di dubbia esigibilità, saperi (già) noti in “previsione”,  molto spesso non  trovano accoglienza nel “consuntivo”. Siffatta circostanza ha indotto la Corte dei Conti ha riconoscere i caratteri costitutivi del fatto-reato di “falso in bilancio”, qualora si riscontri in “consuntivo”  “il mancato effettivo incasso previsionale” . In verità, bisogna ragionevolmente ammetter che spesso “taluni” amministratori  (spocchiosamente, per far quadrare il bilancio) non pongono la necessaria attenzione e giudizioso umano equilibrio richiesto nella redazione del bilancio, indicando a destra e a manca dati e valori di contenuto assai “lunatici”. Riportare in bilancio una realtà (presunta-previsionale) difforme dal vero (constatato-consuntivato) non giova assolutamente alla comunità, desiderosa di disegnarsi ovvero ri-disegnarsi un futuro migliore di ciò cui vorrebbe scrollarsi dal passato, remoto o recente. Per concludere, il falso in bilancio qui accennato è il c.d. “falso estimativo”, che si origina col  “previsionale” per compitamente configurarsi col “consuntivato”,  ed afferisce anche alla riscossione dei tributi locali.

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